Ecobonus 110% sul fotovoltaico

Tra le misure contenute nel Dl Rilancio, c’è anche l’ormai famoso Ecobonus al 110%, la maxi-agevolazione fiscale prevista per chi esegue interventi di efficientamento energetico del proprio immobile, che consentano un miglioramento di almeno due livelli della classe energetica dell’edificio. La misura sarà in vigore dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e prevede la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori. Possono beneficiarne solo le persone fisiche e solo per le abitazioni in condominio o per quelle indipendenti che siano adibite a prima casa.


Ecobonus e pannelli fotovoltaici

Come spiegato nell’articolo 128 del testo (che potete leggere e scaricare qui), l’agevolazione potrà essere utilizzata anche per l’installazione di pannelli fotovoltaici, che utilizzano la luce del sole per produrre energia. Oltre ad essere una fonte di energia “verde” e rinnovabile, uno dei vantaggi è il significativo risparmio in bolletta per le famiglie.


Uno dei casi in cui l’Ecobonus viene concesso, infatti, è la realizzazione di interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Inclusi nella disposizione sono gli impianti ibridi o geotermici, anche, appunto, abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione prevista per questo genere di interventi è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Viene inoltre riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.


I lavori possono essere poi effettuati anche sugli edifici unifamiliari, con una detrazione su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, riconosciuta anche per quelle relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.


Per quanto riguarda, in particolare, l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici, il tetto massimo di detraibilità è 48.000 euro e “comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico”, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il decreto prevede inoltre l’obbligo di cessione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia autoprodotta e non consumata.